ESTRATTO
DELLE REGOLE PIÙ IMPORTANTI
Gli studenti dell'Istituto
"Mercuri" sono tenuti a seguire il corso
degli studi con un alto senso di responsabilità e rispetto verso se stessi. verso i loro genitori, verso i loro insegnanti, nei confronti di tutti gli operatori scolastici e soprattutto debbono essere coscienti di considerare l'Istituto, come un centro educativo e come un luogo idoneo per sviluppare ed arricchire la loro cultura. In particolare debbono accettare le buone regole di convivenza e di cooperazione utile ed indispensabile per il loro inserimento futuro nel mondo del lavoro in una Società civile ed ordinata. Gli studenti debbono rispettare
ed esigere il rispetto dei loro coetanei.
dei professori e del personale A.T.A. nonché usare i beni
patrimoniali comuni dell'Istituto con proprietà, profitto e cura.
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Ingressi
e ritardi
L'ingresso degli alunni nell'Istituto
è consentito 5 minuti prima delle
lezioni.
Dopo tale orario potranno essere ammessi alle lezioni se il docente acconsente. In caso contrario, saranno ammessi all'inizio della seconda ora con il permesso della Presidenza. In casi eccezionali, può essere consentito l'ingresso all'inizio della terza ora, con l'obbligo della giustificazione, contestuale o il giorno dopo. E' consentito l'ingresso ritardato a scuola agli studenti minorenni accompagnati dai genitori (o da chi ne fa le veci), per giustificati motivi L'Ufficio di Presidenza annota e giustifica gli eventuali ritardi motivati. In tal caso la stessa Presidenza ha l'obbligo di segnalare alle famiglie degli alunni minorenni per iscritto i ritardi effettuati in un determinato periodo di tempo (mensili, bimestrali). Per quanto riguarda invece gli studenti maggiorenni essi devono essere convocati personalmente dal Preside, al fine di responsabilizzarli su tale problema, o, comunque prendere dei provvedimenti di competenza del Preside. |
Assenze
L'alunno che sia stato assente
è ammesso alle lezioni previa presentazione di regolare giustificazione
sul libretto delle assenze al docente della
prima ora che ne prenderà nota sul registro di classe.
Se sprovvisto di giustificazione, in casi eccezionali l'alunno può essere ammesso alle lezioni con riserva con l'obbligo di presentarla il giorno successivo. Se ciò non si verifica, il fatto deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia tramite telefonata o per raccomandata, per una rapida soluzione del caso. Gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di prendere atto delle presenze, delle assenze e delle giustificazioni degli alunni e di ciò sono personalmente responsabili. Nel caso si ravvisino imperfezioni nella giustificazione o i motivi addotti non siano ritenuti validi,verrà tempestivamente informato il Coordinatore di Classe per i provvedimenti necessari. L'alunno che si assenti dalle lezioni per più di 5 giorni consecutivi, per essere ammesso deve presentare un certificato medico attestante che le sue condizioni di salute gli permettono di ritornare a frequentare la scuola. L'assenza collettiva arbitraria
e' mancanza disciplinare grave:
Nel caso invece di scioperi proclamati da forze sociali riconosciute per cause oggettivamente valide, ed ai quali gli studenti vogliano dare un effettivo contributo di presenza, gli alunni dovranno comunque portare il giorno dopo la giustficazione dell'assenza secondo le modalità sopra indicate. In ogni caso il Consiglio di Classe appena possibile, verificherà le condizioni che rendono l'as-senza dello studente un atto di valore civile. |
Permessi
di uscita anticipata
Per seri e comprovati motivi
l'alunno può chiedere il permesso di
uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni. In tal caso il permesso deve essere accordato dall'insegnante dopo la quinta ora di lezione e previa autorizzazione della Presidenza. |
Uso delle
strutture
Il mantenimento dell'igiene
e la conservazione dei beni comuni nei locali
della scuola sono indi-ce di correttezza e di buona educazione.
Coloro che deteriorino o facciano cattivo uso dei beni comuni, delle attrezzature didattiche, sono tenute a risarcimento dei danni singolarmente e collegialmente ai sensi della circolare ministeriale n. 177 del 4 luglio 1975. |
NORME RIGUARDANTI
I GENITORI E
L'ASSEMBLEA
DEI GENITORI
Art. 1 - I genitori hanno
il diritto di partecipare alla vita dell'Istituto e di
seguire i figli in tutto il corso degli studi che volontariamente hanno scelto.
A tal fine debbono informarsi sul calendario scolastico e sulle attività
extra-scolastiche programmate dall'Istituto, nonché tenere rapporti
con la Presidenza e con il personale docente.
Art. 2 - Assemblea dei genitori L'assemblea dei genitori è il luogo idoneo per affrontare i problemi concreti della scuola, formula proposte per migliorare sia la didattica degli insegnanti che la formazione degli studenti. Art. 3 - I genitori hanno il diritto di essere informati sulla vita dell'Istituto sia attraverso normali mezzi di comunicazione (posta, telefono, affissione all'albo) che per mezzo delle lettere della scuola, recapitate dai loro figli e in particolare verrà comunicato con lettera della scuola il calendario dei Consigli e delle Assemblee di classe. E' responsabilità dei Coordinatori di Classe e dei Rappresentanti dei Genitori far si che tali canali di comunicazione funzionino. Art.4- Comitato rappresentativo
Art. 5 - L'assemblea dei genitori
si dà un autonomo regolamento che, comunicato
al Consiglio d'Istituto, diventa parte in-tegrante del presente regolamento
come allegato agli altri titoli.
Art. 6 - I genitori possono intervenire a tutte le riunioni degli organi collegiali dell'Istituto, pe-rò senza diritto di voto. Possono intervenire,inoltre, nell'organizzazione e nella realizzazione dell'attività para-extra-interscolastica e ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto riguardanti i problemi generali dell'educazione e della istituzione scolastica. L'andamento della scuola può dipendere anche dall'attiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Art. 7 - Per quanto non previsto esplicitamente sul ruolo dei genitori e sulle loro assemblee si rinvia al D.P.R. n.416 del 31/5/1974 art.45. |